Le legge dice basta ai testimoni di comodo negli incidenti


C’è una novità di legge in caso di incidenti stradali che riguarda i testimoni del sinistro. In questa news vi presentiamo il testo dell’articolo e il suo significato.

“In caso di sinistri con soli danni a cose, l’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell’impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall’impresa di assicurazione con espresso avviso all’assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta”.
(Art. 135, comma 3-bis)

Tra le novità introdotte dalla nuova Legge sulla Concorrenza entrata in vigore il giorno 29 agosto 2017, c’è l’addio ai testimoni di comodo nei sinistri stradali con danni alle cose e la stretta sull’identificazione degli stessi.
La legge n. 124/2017, tra le diverse misure previste in ambito Rc Auto, ha modificato l’art. 135 del Codice delle Assicurazioni Private inserendo il nuovo comma 3-bis sopra illustrato.

La spiegazione della nuova legge

L’identificazione dei testimoni in un momento successivo all’incidente determina “l’inammissibilità della prova testimoniale addotta”.

La stretta nei confronti dei cosiddetti testimoni di comodo prevede che se durante i giudizi civili, gli stessi nominativi ricorrono in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni, il Giudice potrà trasmettere un’informativa alla Procura della Repubblica e aprire delle indagini.

La segnalazione può essere presentata anche dalle parti in causa richiedendo i dati all’Ivass.

Per approfondire leggi l’articolo completo

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